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Lavoro e astensione obbligatoria
Il lavoro, manuale o sedentario che sia, può essere conservato in gravidanza sempre che non comporti eccessivo affaticamento o tensione e che l’ambiente di lavoro sia sano. Nella gravidanza fisiologica, la sospensione dell’attività lavorativa è prevista 8 settimane prima della data presunta del parto. La gravida non dovrà comunque eseguire lavori che comportino notevole sforzo fisico, il sollevamento di pesi, le posture malcomode, la stazione eretta prolungata, la necessità di spostamenti disagiati, il contatto con sostanze tossiche, la convivenza in ambienti affollati, rumorosi o fumosi. La legge italiana vieta che la donna lavori gli ultimi due mesi di gravidanza e i tre mesi successivi al parto. Ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il primo anno di vita del bambino.
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